DVR

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Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede che la figura che deve individuare i rischi presenti in azienda, senza possibilità di delega, sia il Datore di Lavoro: ne consegue che gli imprenditori che non posseggono una specifica organizzazione nel settore sicurezza  devono necessariamente rivolgersi a consulenti esterni.

 Le fonti di rischio presenti in un’azienda sono diverse e possono così riassumersi:

Rischi generici: sono quelli più comuni e riguardano gli ambienti di lavoro, gli impianti fissi e le attrezzature e i macchinari di lavorazione.
Rischi specifici: sono quelli derivanti dai processi produttivi aziendali e possono riguardare lavorazioni da eseguire a contatto con prodotti chimici oppure in presenza di rumori, vibrazioni e/o radiazioni.
Rischi ergonomici: sono quelli derivanti da posture di lavoro adottate per periodi più o meno lunghi. Riguardano in particolare i lavoratori che utilizzano in modo sistematico e abituale i videoterminali.
Rischi di processo: possono derivare da incidenti o malfunzionamenti nell’ambito dei processi lavorativi e si configurano nel pericolo di incendio e/o esplosione, nella propagazione di energia termica e nell’emissione di sostanze tossiche oltre i limiti legislativi.
Rischi organizzativi: derivano da errori umani, dei lavoratori o dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Le cause scatenanti possono essere dovute a scarsa professionalità, superficialità nello svolgimento delle rispettive mansioni, esecuzione approssimativa delle verifiche e dei controlli degli standard di sicurezza.

 Al fine di offrire una consulenza puntuale e fattiva per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da parte del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è necessario:


  • effettuare uno o più sopralluoghi in azienda al fine di individuare tutti i rischi possibili, anche attraverso criteri che tengano presenti i profili di rischio, i fattori scatenanti e gli indici infortunistici di settore;
  • individuare le misure di tutela, ovvero le possibilità e gli strumenti idonei a diminuire la presenza di rischi per tutto il personale;
  • verificare e analizzare la documentazione presente in azienda per quanto concerne la sicurezza;
  • predisporre una safety due diligence che evidenzi:
  • l’analisi dei rischi presenti nel ciclo produttivo;
  • le misure di prevenzione e protezione;
  • predisporre il DVR, con indicazione dei rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute, gli strumenti e i criteri di prevenzione da adottare per la protezione del personale e le misure idonee a garantire la tutela dei lavoratori, anche attraverso l’aggiornamento continuo dei Dispositivi Individuali di Sicurezza (DPI);
  • elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nel caso in cui vengano affidati mediante contratto di fornitura o di appalto a una sola azienda o ditta esterna lavori di manutenzione oppure da eseguirsi con cantieri temporanei per i quali non vige l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

 I termini per effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il DVR sono fissati entro il 31 dicembre 2010 e comunque non devono superare il 30 giugno 2012  (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

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